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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 779
Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari

(1)

L'istanza dei creditori e legatari prevista nell'art. 509 c.c. si propone con ricorso (...

Note:
(1)

Articolo come modificato dall'art. un. del R.D. 20 aprile 1942, n. 504 e così integralmente sostituito dall'art. 9 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

(2)

La parola: «pretore» è stata sostituita dalla parola: «giudice» dall'art. 115, comma 1, lett. a), del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

(3)

Il primo periodo di questo comma è stato soppresso dall'art. 115, comma 1, lett. b), del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

(4)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 115, comma 1, lett. c), del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999. Si riporta il testo previgente:

«Se l'erede contesta l'esistenza delle condizioni previste nell'art. 509 c.c., il pretore rimette le parti davanti al giudice competente, fissando un termine perentorio per la riassunzione e disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore».

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