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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 787
Vendita di mobili

(1)

Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite (1861, ...

Note:
(1)

Articolo così modificato dall'art. un. del R.D. 20 aprile 1942, n. 504.

(2)

Le originarie parole: «il notaio delegato» sono state così sostituite dall'art. 2, comma 1, lett. t), della L. 28 dicembre 2005, n. 263.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del medesimo provvedimento, come modificato dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

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