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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 746
Collazione di copie

Chi ha ottenuto la copia di un atto pubblico a norma dell'art. 743 ha diritto di collazionarla con l'originale in presenza del depositario. Se questi si rifiuta, può ricorrere al tribunale nella cui circoscrizione ...

Note:
(1)

Le parole: «al pretore del mandamento nel quale» sono state sostituite dalle attuali: «al tribunale nella cui circoscrizione» dall'art. 111, comma 1, lett. a), del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

(2)

La parola: «pretore» è stata sostituita dalla parola: «giudice» dall'art. 111, comma 1, lett. b), del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

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