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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 742
Revocabilità dei provvedimenti

I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca (741).

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