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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 709 bis
Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore

(1)

All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e ...

Note:
(1)

Gli articoli da 706 a 709 sono stati così sostituiti dagli attuali articoli da 706 a 709 bis, dall'art. 2, comma 3, lett. e ter), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 1, comma 4, della L. 28 dicembre 2005, n. 263.

A norma dell'art. 2, comma 3 quinquies, dello stesso provvedimento, come modificato dall'art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

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