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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 788
Vendita di immobili

(1)

Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell'articolo 569,...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. u), nn. 1, 2 e 3, della L. 28 dicembre 2005, n. 263.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del medesimo provvedimento, come modificato dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

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