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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 749
Procedimento per la fissazione dei termini

L'istanza per fissazione di un termine entro il quale una persona deve emettere una dichiarazione o compiere un determinato atto (1), se non è proposta nel corso di un giudizio, si propone con ricorso (...

Note:
(1)

Tra gli altri casi: per la dichiarazione di accettazione o di rinunzia all'eredità (artt. 481 e 488 c.c.); per il rendimento del conto della sua amministrazione ai creditori e legatari da parte dell'erede (art. 496 c.c.); per la liquidazione delle attività ereditarie e la formazione dello stato di graduazione (art. 500 c.c.); per la fissazione di un termine alla condizione sospensiva apposta all'istituzione di erede (art. 645 c.c.); per la rinunzia al legato (art. 650 c.c.); la accettazione o la rinunzia alla nomina di esecutore testamentario (art. 702 c.c.).

(2)

La parola: «pretore» è stata sostituita dalla parola: «tribunale» dall'art. 113, comma 1, lett. a), del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

(3)

La parola: «pretore» è stata sostituita dalla parola: «giudice» dall'art. 113, comma 1, lett. b), del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

(4)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 113, comma 1, lett. c), del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999. Si riporta il testo previgente:

«Il pretore provvede con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo a norma dell'art. 739. Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente».

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