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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 708
Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente

(1)

All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.

Se i coniugi si...

Note:
(1)

Gli articoli da 706 a 709 sono stati così sostituiti dagli attuali articoli da 706 a 709 bis, dall'art. 2, comma 3, lett. e ter), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.

A norma dell'art. 2, comma 3 quinquies, dello stesso provvedimento, come modificato dall'art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

Si riporta l'articolo precedente:

«708. (Tentativo di conciliazione, provvedimenti del presidente). Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli.

«Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

«Se il coniuge convenuto non comparisce o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo.

«Se si verificano mutamenti nelle circostanze, l'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'art. 177».

(2)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, della L. 8 febbraio 2006, n. 54.

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