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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 739
Reclami delle parti

(1)

Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio in composizione monocratica quando il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio, e in...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 51 della L. 14 luglio 1950, n. 581.

(2)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 3, comma 50, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Si riporta il testo precedente:

«Contro i decreti del giudice tutelare (344 ss. c.c.; 43 att. c.c.) si può proporre reclamo con ricorso al tribunale (45 att. c.c.), che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.».

(3)

La Corte costituzionale, con sentenza 27 giugno 1986, n. 156: a) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 26 e 23, primo comma, R.D. 267/42, in relazione all'art. 188 stesso decreto, nella parte in cui assoggettano al reclamo al tribunale nel termine di tre giorni decorrente dalla data del decreto del giudice delegato anziché dalla data di comunicazione dello stesso debitamente eseguita i decreti, adottati dal giudice delegato, di determinazione dei compensi ad incaricati per opera prestata nell'interesse della procedura di amministrazione controllata; b) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 739 e 741 del c.p.c. nella parte in cui, disciplinando il reclamo avverso i decreti del giudice delegato di cui sub a), fanno decorrere il termine per reclamo dal deposito del decreto in cancelleria, anziché dalla comunicazione eseguita con il rispetto delle vigenti disposizioni procedurali.

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