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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 710
Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi

(1) (2) (3)

Le parti possono sempre chiedere, con le...

Note:
(1)

Articolo modificato dal R.D. 20 aprile 1942, n. 504, e poi così sostituito dall'art. un. L. 29 luglio 1988, n. 331.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 416 del 9 novembre 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo, così come sostituito dall'art. 1 della L. 29 luglio 1988, n. 331, nella parte in cui non prevede la partecipazione del pubblico ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole.

(3)

Si veda l'art. 4 della L. 8 febbraio 2006, n. 54, che si riporta:

«4. (Disposizioni finali). 1. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall'articolo 710 del codice di procedura civile o dall'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, l'applicazione delle disposizioni della presente legge.

«2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati».

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