Archivia - Scarica - Stampa
Assistenza
Art. 701 - Garanzia giurisdizionale
Art. 702 - Intervento dello Stato richiedente
Art. 703 - Accertamenti del procuratore generale
Art. 704 - Procedimento davanti alla corte di appello
Art. 705 - Condizioni per la decisione
Art. 706 - Ricorso per cassazione
Art. 707 - Rinnovo della domanda di estradizione
Art. 708 - Provvedimento di estradizione. Consegna
Art. 709 - Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all'estero
Art. 710 - Estensione dell'estradizione concessa
Art. 711 - Riestradizione
Art. 712 - Transito
Art. 713 - Misure di sicurezza applicate all'estradato
Sezione II - Misure cautelari
Art. 714 - Misure coercitive e sequestro
Art. 715 - Applicazione provvisoria di misure cautelari
Art. 716 - Arresto da parte della polizia giudiziaria
Art. 717 - Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva
Art. 718 - Revoca e sostituzione delle misure
Art. 719 - Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari
Capo II - Estradizione dall'estero
Art. 720 - Domanda di estradizione
Art. 721 - Principio di specialità
Art. 721 bis - Estensione dell'estradizione
Art. 722 - Custodia cautelare all'estero
Art. 722 bis - Riparazione per ingiusta detenzione
Titolo III - Rogatorie internazionali
Capo I - Rogatorie dall'estero
Art. 723 - Poteri del Ministro della giustizia
Art. 724 - Procedimento di esecuzione
Art. 725 - Esecuzione delle rogatorie
Art. 726 - Citazione di testimoni a richiesta dell'autorità straniera
Art. 726 bis - Notifica diretta all'interessato
Art. 726 ter - Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera
Art. 726 quater - Trasferimento temporaneo all'estero di persone detenute
Art. 726 quinquies - Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva
Art. 726 sexies - Audizione mediante teleconferenza
Capo II - Rogatorie all'estero
Art. 727 - Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere
Art. 728 - Immunità temporanea della persona citata
Art. 729 - Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria
Art. 729 bis - Acquisizione di atti e informazioni da autorità straniere
Art. 729 ter - Trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute
Art. 729 quater - Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva
Art. 729 quinquies - Squadre investigative comuni
Titolo IV - Effetti delle sentenze penali straniere. Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane
Capo I - Effetti delle sentenze penali straniere
Art. 730 - Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale
Art. 731 - Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali
Art. 732 - Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili
Art. 733 - Presupposti del riconoscimento
Art. 734 - Deliberazione della corte di appello
Art. 734 bis - Poteri del Ministro in materia di esecuzione della decisione dello Stato estero
Art. 735 - Determinazione della pena e ordine di confisca
Art. 735 bis - Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro
Art. 736 - Misure coercitive
Art. 737 - Sequestro
Art. 737 bis - Indagini e sequestro a fini di confisca
Art. 738 - Esecuzione conseguente al riconoscimento
Art. 739 - Divieto di estradizione e di nuovo procedimento
Art. 740 - Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate
Art. 740 bis - Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate
Art. 740 ter - Ordine di devoluzione
Art. 741 - Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere
Capo II - Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane 1
Art. 742 - Poteri del Ministro della giustizia e presupposti dell'esecuzione all'estero
Art. 742 bis - Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero
Art. 743 - Deliberazione della corte di appello
Art. 744 - Limiti dell'esecuzione della condanna all'estero
Art. 745 - Richiesta di misure cautelari all'estero
Art. 746 - Effetti sull'esecuzione nello Stato
Titolo IV bis 1 - Trasferimento dei procedimenti penali
Art. 746 bis - Disposizioni generali
Art. 746 ter - Assunzione di procedimenti penali dall'estero
Art. 746 quater - Trasferimento di procedimenti penali all'estero