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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 742 bis
Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero

(1)

1. Il Ministro della giustizia vigila sull'osservanza delle condizioni eventualmente poste per l'esecuzione nello Stato estero della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento.

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 9, comma 1, lett. b), del D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149.

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