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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 742
Poteri del Ministro della giustizia e presupposti dell'esecuzione all'estero

(1)

1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dall'art. 709 comma 2, il Ministro della giustizia, anche su domanda del pubblico...

Note:
(1)

Le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono state così sostituite dalle attuali: «Ministro della giustizia» dall'art. 9, comma 1, lett. a), n. 1), del D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149.

(2)

Le parole: «il ministro di grazia e giustizia domanda» sono state così sostituite dalle attuali: «il Ministro della giustizia, anche su domanda del pubblico ministero competente, chiede» dall'art. 9, comma 1, lett. a), n. 2), del D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149.

(3)

Le parole: «, sempre che non contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato» sono state aggiunte dall'art. 9, comma 1, lett. a), n. 2), del D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149.

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