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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 740
Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate

1. La somma ricavata dall'esecuzione della pena pecuniaria è versata alla cassa delle ammende; è invece versata allo Stato di condanna, a sua richiesta, qualora quest'ultimo Stato nelle medesime circostanze provvederebbe al versamento a favore dello Stato italiano.

2. Le cose...

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