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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 732
Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili

1. Chi ha interesse a far valere in giudizio le disposizioni penali di una sentenza straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno o per altri effetti civili, può domandare il riconoscimento della sentenza alla corte di appello nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario locale del...

Note:
(1)

Le parole: «competente ai fini dell'iscrizione» sono state così sostituite dalle attuali da: «locale del luogo ...» fino a: «... appello di Roma» dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal 45° giorno a partire dalla data di pubblicazione avvenuta sul Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2003.

(2)

A norma dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sul processo penale a carico di imputati minorenni, rispetto al procedimento penale minorile non può essere riconosciuta la sentenza penale straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno.

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