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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 717
Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva

1. Quando è stata applicata una misura coercitiva a norma degli artt. 714, 715 e 716, il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista...

Note:
(1)

Le parole: «e ne raccoglie l'eventuale consenso all'estradizione facendone menzione nel verbale» sono state così sostituite dalle attuali: «, al suo interrogatorio, e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze giuridiche che ne derivano, l'eventuale consenso all'estradizione o la rinuncia alla garanzia del principio di specialità, facendone menzione nel verbale» dall'art. 4, comma 1, lett. p), n. 1), del D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149.

(2)

L'originario secondo periodo è stato così sostituito dagli attuali secondo e terzo periodo dall'art. 4, comma 1, lett. p), n. 2), del D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149.

(3)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 40, comma 1, lett. b), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(4)

Questa norma è applicabile in materia di misure coercitive previste dall'art. 14 del D.L.vo 7 settembre 2010, n. 161 sul reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna a pena detentiva.

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