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Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 746 quater
Trasferimento di procedimenti penali all'estero

1. Quando il pubblico ministero ha notizia della pendenza di un procedimento penale all'estero, per gli stessi fatti per i quali si è proceduto all'iscrizione a norma dell'articolo 335, adotta le proprie determinazioni in relazione al trasferimento del procedimento, dopo essersi consultato con la competente autorità...

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