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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 715
Applicazione provvisoria di misure cautelari

1. Su domanda dello Stato estero e a richiesta motivata del Ministro della giustizia (1), la corte di appello può disporre, in via provvisoria, una misura coercitiva (...

Note:
(1)

Le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono state così sostituite dalle attuali: «Ministro della giustizia» dall'art. 4, comma 1, lett. n), n. 1), del D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149.

(2)

Le parole: «gli elementi sufficienti» sono state così sostituite dalle attuali: «delle pene previste per lo stesso, nonché gli elementi» dall'art. 4, comma 1, lett. n), n. 2), del D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149.

(3)

Le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono state così sostituite dalle attuali: «Ministro della giustizia» dall'art. 4, comma 1, lett. n), n. 3), del D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149.

(4)

Le parole: «di grazia e giustizia» sono state così sostituite dalle attuali: «della giustizia» dall'art. 4, comma 1, lett. n), n. 4), del D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149.

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