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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 714
Misure coercitive e sequestro

1. In ogni tempo la persona della quale è domandata l'estradizione (700) può essere sottoposta, a richiesta del Ministro della giustizia (1),...

Note:
(1)

Le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono state così sostituite dalle attuali: «Ministro della giustizia» dall'art. 4, comma 1, lett. m), del D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149.

(2)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 35 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale.

(3)

Questo comma è stato inserito dall'art. 5, comma 3, della L. 21 luglio 2016, n. 149.

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