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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 704
Procedimento davanti alla corte di appello

1. Scaduto il termine previsto dall'art. 703 comma 5, il presidente della corte fissa l'udienza per la decisione, con decreto da comunicarsi (...

Note:
(1)

Le parole: «e, ove necessario, nomina un interprete» sono state aggiunte dall'art. 4, comma 1, lett. e), n. 1), del D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149.

(2)

Le parole: «, entro sei mesi dalla presentazione della requisitoria,» sono state inserite dall'art. 4, comma 1, lett. e), n. 2), del D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149.

(3)

Le parole: «e dopo aver sentito» sono state così sostituite dalle attuali: «, sentiti» dall'art. 4, comma 1, lett. e), n. 2), del D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149.

(4)

Le parole: «se compaiono» sono state così sostituite dalle attuali: «se comparsi» dall'art. 4, comma 1, lett. e), n. 2), del D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149.

(5)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. e), n. 3), del D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149.

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