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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 725
Esecuzione delle rogatorie

(1)

1. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le disposizioni del presente codice, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dall'autorità giudiziaria straniera che non siano contrarie ai...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. c), del D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149.

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