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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 730
Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale

1. Il Ministro della giustizia (1), quando riceve una sentenza penale di condanna o di proscioglimento pronunciata all'estero nei confronti di cittadini italiani o di stranieri o di apolidi residenti nello Stato ovvero di persone sottoposte...

Note:
(1)

Le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono state così sostituite dalle attuali: «Ministro della giustizia» dall'art. 8, comma 1, lett. a), n. 1), del D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149.

(2)

Le parole: «, se questo è sconosciuto,» sono state inserite dall'art. 8, comma 1, lett. a), n. 1), del D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149.

(3)

Le parole: «competente ai fini dell'iscrizione» sono state così sostituite dalle attuali da: «locale del luogo ...» fino a: «... appello di Roma» dall'art. 53, comma 2, del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal 45° giorno a partire dalla data di pubblicazione avvenuta sul Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2003.

(4)

Le parole: «ministero di grazia e giustizia» sono state così sostituite dalle attuali: «Ministero della giustizia» dall'art. 8, comma 1, lett. a), n. 2), del D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149.

(5)

Le parole: «con le forme previste dalle convenzioni internazionali in vigore con lo Stato estero ovvero, in mancanza,» sono state inserite dall'art. 8, comma 1, lett. a), n. 3), del D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149.

(6)

Questo comma è stato inserito dall'art. 14 della L. 5 ottobre 2001, n. 367.

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