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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2703
Sottoscrizione autenticata

Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (1).

L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico...

Note:
(1)

Si veda il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

(2)

Si veda la L. 2 aprile 1943, n. 226, sull'intervento dei testimoni negli atti notarili di autenticazione, così come modificata dall'

L. 28 novembre 2005, n. 246. Provvedimento non presente in banca dati.
art. 12, comma 3, della L. 28 novembre 2005, n. 246, che dispone:

«1. Nell'autenticazione delle sottoscrizioni delle scritture private è necessaria la presenza dei testimoni, qualora lo ritenga il notaio o una parte ne richieda la presenza. In tal caso il notaio deve farne espressa menzione nell'autenticazione».

«2. Sono validi gli atti notarili di autenticazione redatti dal 21 aprile 1942 al giorno dell'entrata in vigore della presente legge senza la presenza di testimoni e senza che sia intervenuto l'accordo delle parti sulla rinuncia ad essi».

«3. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano nei casi in cui da leggi speciali è tassativamente richiesto l'intervento dei testimoni».

«4. La presente legge avrà vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».

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