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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2783 bis
Crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli artt. 49 e 50 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio

(1) (2)

I crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli artt. 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità europea del...

Note:
(1)

Articolo inserito dall'art. 40 della L. 29 dicembre 1990, n. 428, che dispone altresì:

«L'art. 2783 bis del codice civile si applica anche ai crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore ed anche se siano già stati fatti valere, purché la procedura esecutiva o concorsuale sia, alla stessa data, ancora in corso.

«I titolari dei crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore a quella di entrata in vigore dell'art. 2783 bis del codice civile, possono contestare l'esistenza o l'ammontare o la prelazione dei crediti che, per effetto dello stesso articolo, vengano anteposti ai loro crediti proponendo opposizione a norma dell'art. 512 del codice di procedura civile, fino alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione prevista dall'art. 100 delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvate con R.D. 16 marzo 1942, n. 267, fino a che il giudice competente non abbia reso esecutivo il riparto finale, secondo le norme contenute nello stesso decreto».

(2)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 40 della L. 29 dicembre 1990, n. 428.

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