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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2751
Crediti per spese funebri, d'infermità, alimenti

(1)

Hanno privilegio generale sui mobili (2746, ...

Note:
(1)

Articolo dapprima modificato dall'articolo 66 della L. 30 aprile 1969, n. 153, revisione degli ordinamenti pensionistici, e poi così sostituito dall'articolo 1 della L. 29 luglio 1975, n. 426, modificazioni al codice civile, della quale si riportano gli articoli 15 e 16:

«15. Le disposizioni dei precedenti articoli si osservano anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Esse si applicano altresì se il privilegio è stato fatto valere anteriormente qualora la procedura sia ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.

«I titolari di crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, possono contestare i crediti che, per effetto delle nuove norme di cui ai precedenti articoli, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, proponendo opposizione a norma dell'art. 512 del codice di procedura civile, fino alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione prevista dall'art. 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fino a che il giudice competente non abbia reso esecutivo il riparto finale, secondo le norme contenute nello stesso decreto.

«Ai crediti relativi a tributi soppressi in attuazione della L. 9 ottobre 1971, n. 825, continuano ad applicarsi in materia di privilegi le disposizioni di legge vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge».

«16. L'art. 66 della L. 30 aprile 1969, n. 153, è abrogato».

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