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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2766
Crediti degli istituti di credito agrario

(1)

Gli istituti che esercitano il credito agrario hanno privilegio (2778, n. 6) sui frutti del fondo...

Note:
(1)

Articolo abrogato dall'art. 161 del D.L.vo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

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