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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2791
Pegno di cosa fruttifera

Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti (820), imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale (...

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