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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2759
Crediti per le imposte sul reddito

(1)

I crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi (...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 6 della L. 29 luglio 1975, n. 426, modificazioni al codice civile e alla

L. 30 aprile 1969, n. 153. Provvedimento non presente in banca dati.
L. 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi.

(2)

Si vedano anche l'art. 56 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, e l'art. 62 stesso D.P.R., del quale si riporta il primo comma:

«I beni mobili indicati al n. 4 del primo comma dell'art. 514 del cod. proc. civ. possono essere pignorati nei casi in cui sono soggetti al privilegio previsto dall'art. 2759 del cod. civ.».

(3)

Questa imposta è stata sostituita, a decorrere dal 1998, dall'imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

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