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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2778
Ordine degli altri privilegi sui mobili

(1)

Salvo quanto è disposto dall'art. 2777, nel concorso di crediti aventi privilegio generale (...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 12, L. 29 luglio 1975, n. 426, modificazioni al codice civile e alla

L. 30 aprile 1969, n. 153. Provvedimento non presente in banca dati.
L. 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi.

(2)

Numero abrogato dall'art. 161 del D.L.vo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

L'art. 44 del medesimo D.L.vo, così come sostituito dall'art. 1 del D.L. 4 gennaio 1994, n. 1, convertito, senza modificazioni, nella L. 17 febbraio 1994, n. 135, definendo le garanzie per i finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, ha stabilito che il privilegio legale che assiste tali finanziamenti, si colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui al n. 2) di questo articolo.

(3)

L'art. 4 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, convertito nella L. 7 dicembre 1989, n. 389, ha chiarito che: «I crediti per premi dovuti all'INAIL, di cui al numero 8) del primo comma dell'art. 2778 del codice civile, sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1) del primo comma del predetto articolo».

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