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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2780
Ordine dei privilegi sugli immobili

(1)

Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l'ordine seguente:

...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 14 della L. 29 luglio 1975, n. 426, modificazioni al codice civile e alla

L. 30 aprile 1969, n. 153. Provvedimento non presente in banca dati.
L. 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi.

(2)

L'art. 28 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 , istitutivo dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, dispone:

«28. (Privilegi). Il credito derivante dall'applicazione dell'imposta di cui al presente decreto e delle relative soprattasse e degli interessi è privilegiato sugli immobili trasferiti con lo stesso grado dei crediti previsti dal n. 5 dell'art. 2780 del codice civile.

«Per le imposte suppletive il privilegio non si può esercitare in pregiudizio di diritti acquistati successivamente dai terzi».

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