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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2758
Crediti per tributi indiretti

(1)

I crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative, con l'effetto da esse stabilito (...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 29 luglio 1975, n. 426, modificazioni al codice civile e alla

L. 30 aprile 1969, n. 153. Provvedimento non presente in banca dati.
L. 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi.

(2)

Si vedano gli artt. 18 e 62, quinto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e successive modificazioni:

«18. (Rivalsa). Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente.

«Per le operazioni per le quali non è prescritta l'emissione della fattura il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo dell'imposta. Se la fattura è emessa su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo deve essere diminuito della percentuale indicata nel quarto comma dell'art. 27.

«La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2 e per le prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo periodo, dell'art. 3.

«È nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi precedenti.

«Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni immobili oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio ai sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice civile e, se relativo alla cessione di beni mobili, ha privilegio sulla generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito nell'art. 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto».

«62. (Omissis). Per le imposte e le pene pecuniarie dovute dal cessionario o dal committente ai sensi dell'art. 41 lo Stato ha privilegio speciale, ai sensi degli artt. 2758 e 2772 del cod. civ., sui beni mobili o immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato, con il grado rispettivamente indicato al n. 5) dell'art. 2778 e al n. 4) dell'art. 2780 del cod. civ.».

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