
La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione (
Per la rilevanza della data certa si vedano, ad esempio: società contratta con l'erede (art. 743); diritti dei terzi sulle pertinenze (art. 819); surrogazione per volontà del debitore (art. 1202); efficacia della cessione di credito riguardo ai terzi (art. 1265); conflitto fra più diritti personali di godimento (art. 1380); effetti del riscatto convenzionale (artt. 1504, 1505); opponibilità della riserva di proprietà nei confronti dei terzi (art. 1524); trasferimento a titolo particolare della cosa locata (art. 1599); crediti del mandatario (art. 1707); crediti del locatore di immobili (art. 2764); prelazione del creditore pignoratizio (art. 2787 ); prelazione del pegno di crediti (art. 2800); diritti sulla cosa ipotecata (art. 2812); alienazioni anteriori al pignoramento (artt. 2914, 2915).
Si vedano gli articoli 16 e 18 del T.U. sull'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che dispongono:
«16. (Esecuzione della registrazione). 1. Salvo quanto disposto nell'art. 17, la registrazione è eseguita, previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio, con la data del giorno in cui è stata richiesta.
«2. L'ufficio può differire la liquidazione dell'imposta per non più di tre giorni: il differimento non è consentito se ritarda o impedisce l'adozione di un provvedimento ovvero il deposito dell'atto entro un termine di decadenza.
«3. La registrazione consiste nella annotazione in apposito registro dell'atto o della denuncia e, in mancanza, della richiesta di registrazione con la indicazione del numero progressivo annuale, della data della registrazione, del nome del richiedente, della natura dell'atto, delle parti e delle somme riscosse. Per gli uffici dotati di sistemi elettrocontabili le modalità relative all'esecuzione della registrazione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
«4. L'ufficio in calce o a margine degli originali e delle copie dell'atto o della denuncia, annota la data ed il numero della registrazione ed appone la quietanza della somma riscossa ovvero dichiara che la registrazione è stata eseguita a debito; l'annotazione dell'avvenuta registrazione deve essere fatta anche sugli atti eventualmente allegati.
«5. Quando la registrazione è stata eseguita con il pagamento dell'imposta in misura fissa a norma dell'art. 27 deve esserne fatta espressa menzione.
«6. Eseguita la registrazione, l'ufficio restituisce al richiedente l'originale dell'atto pubblico o un originale della scrittura privata o della denuncia. Per le scritture private presentate in un unico originale, l'ufficio restituisce la fotocopia da esso certificata conforme. Se la registrazione è avvenuta in base alla sola richiesta di registrazione, l'ufficio restituisce fotocopia della richiesta con le annotazioni di cui al comma 4.
«7. Le richieste di registrazione sono conservate, previa apposizione del numero e della data di registrazione, in appositi volumi rilegati».
«18. (Effetti della registrazione). 1. La registrazione, eseguita ai sensi dell'art. 16, attesta l'esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi a norma dell'art. 2704 del codice civile.
«2. L'ufficio del registro conserva gli originali e le copie trattenute ai sensi dell'art. 16 ed i modelli di cui all'art. 17 e, trascorsi dieci anni, li trasmette all'archivio notarile, ad eccezione delle denunce di contratti verbali e dei modelli che vengono distrutti.
«3. Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, l'ufficio del registro rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all'estero dei quali è ancora in possesso nonché delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone può avvenire soltanto su autorizzazione del pretore competente. Nei casi previsti dall'art. 17 in luogo del rilascio della copia è attestato il contenuto del modello di versamento».