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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2708
Annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento

L'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di un documento rimasto in suo possesso fa prova, benché non sottoscritta da lui, se tende ad accertare la liberazione del debitore (1199).

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