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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2752
Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali

(1)

Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle...

Note:
(1)

Articolo sostituito dall'art. 3 della L. 29 luglio 1975, n. 426, modificazioni al codice civile e alla

L. 30 aprile 1969, n. 153. Provvedimento non presente in banca dati.
L. 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi.

(2)

Le parole: «per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l'imposta regionale sulle attività produttive e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'articolo 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente» sono state così sostituite dalle attuali: «per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi» dall'art. 23, comma 37, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111. Tale disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto .

(3)

Questo comma è stato soppresso dall'art. 33, lett. b), del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dall'1 luglio 1999.

(4)

Si veda il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive integrazioni e modificazioni.

(5)

A norma dell'art. 13, comma 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali.

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