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Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 301
Riduzione delle razioni di viveri

Se alla deficienza delle provviste alimentari di bordo non è possibile sopperire a norma dell'articolo precedente, il comandante deve ridurre, in misura adeguata, le razioni di viveri dovute all'equipaggio e ai passeggeri, in rapporto alle normali previsioni di un possibile rifornimento.

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