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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 379
Obblighi del locatore

Il locatore è tenuto a consegnare la nave, con le relative pertinenze, in stato di navigabilità e munita dei documenti necessari per la navigazione, nonché a provvedere a tutte le riparazioni dovute a forza maggiore o a logorio per l'uso normale della nave secondo l'impiego convenuto.

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