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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 318
Nazionalità dei componenti dell'equipaggio

(1)

1. L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea.

2. ...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 7, terzo comma, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, conv., con modif., nella

L. 27 febbraio 1998, n. 30. Provvedimento non presente in banca dati.
L. 27 febbraio 1998, n. 30. Tale provvedimento ha istituito il Registro internazionale, nel quale sono iscritte le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali e ridisciplinato la composizione dei relativi equipaggi.

(2)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 5 della L. 16 marzo 2001, n. 88.

(3)

Questo comma è stato inserito dall'art. 34, comma 8, della L. 1 agosto 2002, n. 166.

(4)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 26 maggio 2004, n. 153.

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