Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 319
Assunzione di personale straniero all'estero

Nei porti esteri della navigazione marittima o interna e nei porti nazionali (1) ove non siano disponibili rispettivamente marittimi o personale navigante di nazionalità italiana, possono essere assunti anche stranieri in misura non superiore...

Note:
(1)

Le parole: «e nei porti nazionali» e «o la capitaneria di porto» sono state inserite dall'art. 34, comma 9, della L. 1 agosto 2002, n. 166.

Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?