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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 345
Facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'armatore

(1)

L'armatore ha facoltà, in qualsiasi tempo e luogo, di risolvere il contratto di arruolamento, salvi i diritti spettanti all'arruolato.

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 41 del 31 gennaio 1991, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo. V. artt. 2118 e 2119 c.c., le leggi 15 luglio 1966, n. 604, e 11 maggio 1990, n. 108, recanti norme sui licenziamenti individuali, nonché la L. 20 maggio 1970, n. 300, Statuto dei lavoratori.

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