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Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 376
Locazione di nave

Si ha locazione di nave quando una delle parti si obbliga a far godere all'altra per un dato tempo la nave verso un determinato corrispettivo (1).

Note:
(1)

Vedi artt. da 1571 a 1606 del codice civile e, per la professione di mediatore nei contratti di locazione di navi, la L. 12 marzo 1968, n. 478.

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