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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 351
Indennità in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà dell'armatore

(1)

In caso di cessazione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per volontà dell'armatore, è dovuta all'arruolato una indennità pari al numero di giornate di retribuzione determinato dalle norme...

Note:
(1)

L'art. 4, L. 29 maggio 1982, n. 297, disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica, dispone:

«Le indennità di cui agli artt. 351, 352, 919 e 920 del Codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120 del codice civile».

Le norme corporative hanno cessato di avere efficacia con la soppressione dell'ordinamento fascista.

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