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Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 329
Stipulazione del contratto in località estera dove non sia autorità consolare

Se l'arruolamento ha luogo all'estero, in località che non è sede di autorità consolare, il contratto deve, a pena di nullità, essere stipulato per iscritto, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione. Il contratto è conservato fra i documenti di bordo.

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