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Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 356
Trattamento spettante dopo la risoluzione del contratto all'arruolato ammalato o ferito

Fuori dei casi nei quali le leggi speciali rendono obbligatoria l'assicurazione dell'equipaggio contro le malattie (1), quando il contratto è risolto, perché l'arruolato, a causa di malattia o di lesioni, ha dovuto essere sbarcato o non ha...

Note:
(1)

L'assicurazione contro le malattie è stata resa obbligatoria dal R.D.L. 23 settembre 1937, n. 1918. La disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile è contenuta nel D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620.

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