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Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 339
Indennità per riduzione delle razioni dei viveri

Se la riduzione delle razioni dei viveri, prevista nell'art. 301, è dovuta a causa non imputabile all'armatore, questi deve corrispondere ai componenti dell'equipaggio l'equivalente in danaro. Se la riduzione è determinata da causa a lui imputabile, l'armatore è tenuto anche al risarcimento dei danni.

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