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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 353
Indennità in caso di risoluzione del contratto per la perdita o la innavigabilità assoluta della nave

Nel caso di risoluzione del contratto previsto nel n. 1 dell'art. 343, gli arruolati che, in base al contratto, erano retribuiti a tempo o a viaggio, hanno diritto per il periodo durante il quale restano disoccupati per causa loro non imputabile, ad una indennità giornaliera in misura pari alla retribuzione, entro i...

Note:
(1)

Abrogate a seguito del mutamento di forma istituzionale dello Stato.

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