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Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 357
Indennità in caso di cattura dell'arruolato

In caso di risoluzione del contratto per effetto di cattura dell'arruolato, indipendentemente dall'indennità prevista nell'art. 352, è dovuta in ogni caso una indennità pari all'intera retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio, successivamente alla data della cattura.

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