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Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 304
Relazione di eventi straordinari

Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave, al carico o alle persone che erano a bordo, il comandante deve farne, entro ventiquattro ore dall'arrivo, relazione scritta alla competente autorità del luogo.

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