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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1104
Offesa in danno del comandante, di un ufficiale o sottufficiale o di un graduato

Il componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che offende l'onore o il prestigio di un superiore, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle di lui funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La stessa pena si applica a chi...

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