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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1195
Inosservanza di formalità alla partenza o all'arrivo in porto o in aeroporto

Il comandante di nave o di aeromobile nazionali o stranieri, che alla partenza o all'arrivo in porto o in aeroporto non adempie le formalità prescritte da questo codice e dal regolamento, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con sanzione amministrativa fino ad €...

Note:
(1)

L'originaria contravvenzione è stata depenalizzata dalla L. 24 dicembre 1975, n. 706. L'importo della sanzione pecuniaria è stato così quintuplicato dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

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