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Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1163
Impianto ed esercizio abusivo di depositi o stabilimenti

Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento, indicati nel primo comma dell'art. 52 e nel primo comma dell'art. 59, senza la prescritta concessione, ovvero non osserva le disposizioni di polizia ivi previste, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.549 ad € 9.296 ...

Note:
(1)

Le parole: «è punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire 400.000» sono state così sostituite dalle attuali dall'art. 10, comma 2, lett. a), del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

(2)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 19, comma 4, del D.L.vo 15 marzo 2006, n. 151. Tale disposizione entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (G.U. Serie gen. - n. 88 del 14 aprile 2006).

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